lunedì, 18 febbraio 2008
Da una newsletter giuridica pervenuta, si è appreso che la Corte di Cassazione, con la sentenza n° 6267 del 2008, ha reso definitiva la condanna per omicidio colposo nei confronti del titolare di una società appaltatrice di opere di manutenzione di un tratto stradale in cui la presenza di tre buche aveva fatto perdere il controllo di un motorino ad una ragazza che cadendo aveva perso la vita a causa delle gravi lesioni riportate. La Corte di Cassazione ha sottolineato nella sentenza che il giudice di merito ''con argomentazione condivisibile ha ritenuto insussistente il concorso di colpa della vittima, che procedeva a velocita' moderata in un tratto stradale in cui non vi era un limite particolare di velocita', riconducendo la causa della caduta in via esclusiva alla trappola stradale che si era venuta a creare nel tratto stradale, alla quale ..., violando gli obblighi contrattualmente assunti non aveva posto rimedio''. La condanna per omicidio colposo era stata inflitta dal giudice di merito sulla base del rilievo che, con la consegna dell'appalto, l'impresa ''era obbligata ad iniziare immediatamente il servizio si sorveglianza ed il conseguente pronto intervento sulla sede stradale''. A tali obblighi il titolare della manutenzione non aveva fatto fronte pur avendo il dovere di rimuovere quelle che la Corte ha definito, senza mezzi termini, "trappole stradali". Appena in possesso della motivazione integrale, provvederemo a pubblicarla.
postato da: penalpolis alle ore 07:43 | Permalink | commenti
categoria:9 giurisprudenza, omicidio colposo
Google

Heracleum blog & web tools