lunedì, 16 luglio 2007

MISURE CAUTELARI PERSONALI – APPELLO DEL P.M. EX ART. 310 C.P.P. AVVERSO RIGETTO DI RICHIESTA APPLICATIVA DI MISURA CAUTELARE – PENDENZA DELLA PROCEDURA EX ART. 310 C.P.P. – NUOVA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE – EFFICACIA PRECLUSIVA DELLA PROCEDURA EX ART. 310 C.P.P. – RIGETTO

Tribunale del Riesame di Napoli, XII sez., Pres. Est. Casella, ord. 3/5-28/6/2007, proc. n° 9645/07 R.I.M.Caut.

Le vicende oggetto del procedimento (omicidio di persona il cui cadavere non è mai stato ritrovato) sono, in parte, già note a questo Tribunale che, in originaria procedura ex art. 309 c.p.p., non avallò l’impostazione accusatoria, ritenendosi necessarie nuove indagini atteso che gli indizi raccolti, pur dotati di una certa consistenza, non sono stati ritenuti tali da raggiungere il livello della gravità indiziaria indispensabile per l’applicazione di una misura cautelare. Il PM, a seguito dell’acquisizione di nuovi elementi investigativi

giovedì, 05 luglio 2007

MISURE CAUTELARI REALI – SEQUESTRO PREVENTIVO – IMMOBILE ABUSIVO – SENTENZA DI CONDANNA – CONTESTUALE PERDITA DI EFFICACIA DEL SEQUESTRO – MATERIALE RESTITUZIONE DEL BENE SOLO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA – NECESSITA’ DI VERIFICA DEL SOGGETTO LEGITTIMATO A BENEFICIARE DELLA RESTITUZIONE  IN CASO DI INOTTEMPERANZA ALL’ORDINE DI DEMOLIZIONE – ILLEGITTIMITA’ – RESTITUZIONE ALL’ORIGINARIO AVENTE DIRITTO  

Tribunale del Riesame di Napoli, VIII sez., Pres.Est. Spagna, ord. 4/7/2007 proc. n° 1171/07 R.I.M.Caut.Reali e n° 50721/05 R.G.N.R.

Premesso che la competenza del giudice del riesame a decidere in materia di restituzione delle cose in sequestro (anche in presenza di formale dissequestro) è espressamente prevista dalla legge (art. 322 e 322 bis c.p.p.);

rilevato che con il provvedimento impugnato il Giudice, pur avendo nella parte motiva affermato che il dissequestro dell’immobile era subordinato al passaggio in giudicato della sentenza, nel dispositivo ha puramente e semplicemente disposto il “dissequestro delle opere” e che, nel contrasto tra le due disposizioni, prevale quella contenuta nel dispositivo;

ritenuto che l’individuazione del soggetto legittimato alla restituzione va dunque operata allo stato attuale del procedimento, tanto più che la revoca del sequestro preventivo –quale misura cautelare- comporta l’immediato ripristino della situazione quo ante, così come per la revoca di ogni altra misura cautelare, trattandosi in entrambi i casi di strumenti di contrasto all’illegalità e/o di conservazione dei mezzi di prova per loro natura temporanei;

ritenuto altresì che siffatta determinazione non pregiudica gli eventuali successivi provvedimenti dell’Autorità Comunale di acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale in seguito all’inottemperanza della diffida a demolire, posto che la stessa potrà procedere a tanto indipendentemente dalla circostanza che il bene sia tutt’ora sottoposto a misura cautelare;

per questi motivi accoglie il gravame proposto e, per l’effetto, dispone che la restituzione delle opere abusivamente realizzate operi immediatamente ed in favore dell’appellante.

 

Si riporta, di seguito e per maggior completezza, l’atto di impugnazione ex art. 322 bis c.p.p.:

giovedì, 05 ottobre 2006

MISURE CAUTELARI PERSONALI – FATTISPECIE DI REATO AGGRAVATA DALLA CIRCOSTANZA DI CUI ALL’ART. 7 L. 203/91 – OBBLIGATORIETA’ DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE - RICHIESTA DEL PM DI APPLICAZIONE DI MISURA INTERDITTIVA – RITENUTA SUSSISTENZA DELLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 7 L. 203/91 E DI ESIGENZE CAUTELARI – APPLICAZIONE DI MISURA INTERDITTIVA

G.I.P. presso il Tribunale di Roma, Uff. 28 Dott. Frigenti, ord. 25/9/2006, proc. pen. n° 51401/2005 R.G.N.R.

Va accolta la richiesta di applicazione di misura interdittiva avanzata dal PM

sabato, 23 settembre 2006

MISURE CAUTELARI PERSONALI – APPELLO EX ART. 310 C.P.P. DEL PM – DEDUCIBILITA’ DEI MOTIVI PER RELATIONEM ALLA RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE – INAMMISSIBILITA’

Tribunale del Riesame di Napoli, VIII sez., Pres. Iazzetti, Est. Di Salvo, ord. 17/2-27/6/2006, proc. n° 7194-7212/2005 R.I.M.Caut.

L’appello ex art. 310 c.p.p. del PM va dichiarato inammissibile per violazione del requisito della “specificità” dei motivi, essendo preclusa dall’art. 581 lett. C) c.p.p. la possibilità del PM di riportarsi per relationem alle motivazioni contenute nella sua originaria richiesta di misura cautelare. A tal proposito

postato da: penalpolis alle ore 09:30 | Permalink | commenti
categoria:appello riesame, misure cautelari personali, 9 giurisprudenza
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