Udite udite!!
Lo scorso 30 maggio 2008 il Consiglio Nazionale Forense, dopo aver (unitamente ai suoi omologhi Spagnoli e Francesi) ottenuto dalla Commissione Europea l’approvazione del progetto “Penalnet”, progetto manifestamente “teso alla costituzione di un Elenco europeo degli avvocati penalisti, ai quali sarà rilasciata una smart card di identificazione e di accredito a livello europeo”, ha pensato bene di invitare formalmente (con circolare n° 22-C-2008) tutti i Consigli dell’Ordine distrettuali ad inviare “con urgenza” un elenco di nominativi di 12 (dodici) avvocati penalisti per ciascun distretto di Corte di Appello “che volessero esservi inclusi, raccolti nell’ambito dei Vostri rispettivi fori”. Ovviamente, la notizia è passata del tutto inosservata (perché non pubblicizzata, sic!). Ed infatti sono aperte le scommesse per individuare quali saranno i fortunati (e certamente non sponsorizzati) 12 apostoli europei prescelti da ogni singolo Consiglio dell’Ordine. Ma, al di là dell’ironia, ci aspettiamo una ferma alzata di scudi da parte dell’Associazionismo Forense tutto! E’ necessario agire subito ed incisivamente già a livello locale. Perché no?! Anche sulla scia del Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, Oreste Dominioni, il quale (pur se forse mosso da risentimento corporativo per non essere proprio stato interpellato a livello istituzionale) ha avvertito l’urgenza di rimarcare al CNF di non comprendere << come, vista l’attuale impossibilità, ritenuta dal C.N.F., di dare adeguata pubblicità informativa a specializzazioni di carattere professionale acquisite dagli avvocati italiani, sia invece possibile che il C.N.F. medesimo progetti e collabori fattivamente alla realizzazione di un elenco che proprio detta specializzazione è destinato a divulgare e ad “ufficializzare”. Né del resto mi pare che sia possibile oggi, come del resto dal C.N.F. a più riprese ribadito, nell’assenza di una disciplina di legge o di regolamento, identificare gli avvocati “specialisti” in materia penale, tali divenuti per competenze acquisite nell’esercizio della professione. Nessuna disposizione, neppure di natura deontologica, detta infatti criteri sulla cui base consentire ai Consigli dell’Ordine Distrettuali, cui è diretta
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