lunedì, 16 luglio 2007

CALUNNIA – INFORMATORE CONFIDENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA – FALSE ACCUSE – OBBLIGO DI RIVELAZIONE DEL NOME DELL’INFORMATORE – SUSSISTENZA – CONFIGURABILITA’ DEL REATO

Tribunale del Riesame di Napoli, VIII sez., Pres. Est. Di Stefano, ord. 29/5-4/6/2007, proc. n° 9854/06 R.I.M.Caut.

L’appello del PM, con il quale si impugnava ordinanza di rigetto di richiesta di misura cautelare in carcere nei confronti di un Sindaco di un Comune della Campania per reati di concussione ed altro, va rigettato essendo vietata dalla Legge l’utilizzazione di notizie apprese da fonti confidenziali ed anonimi. Rilevando, peraltro, che le accuse sono risultate false, al di là di possibili luoghi comuni sulla disonestà dei politici, si rammenta che nel caso che si è verificato non ricorre il divieto per il giudice di obbligare gli ufficiali e gli agenti di PG a rivelare il nome dei propri informatori. La facoltà di tacere la fonte delle notizie confidenziali va riconosciuta solo quando l’informazione concerna la condotta penalmente rilevante di terzi soggetti, ma non quando oggetto della notitia criminis è proprio la rivelazione stessa, idonea a configurare ipotesi di reato a carico dell’informatore. Ritenere diversamente significherebbe ammettere che l’ordinamento facoltizza il confidente a commettere il reato di calunnia. Il confidente che scientemente riferisce false accuse alla polizia è passibile di imputazione di calunnia: il segreto di polizia non può in nessun caso essere utilizzato per coprire reati ed eludere il principio di obbligatorietà dell’azione penale. In tal caso, la PG dovrà di sua iniziativa denunciare nominativamente il calunniatore all’autorità giudiziaria. Nel caso di specie è certo che il confidente ha riferito falsamente della concussione del sindaco e che ha riferito ciò al fine di far processare il sindaco e le persone a lui collegate (e l’efficacia delle sue dichiarazioni è stata tale da indurre il PM a chiedere la carcerazione degli indagati). Quindi ricorre la calunnia e la PG (che, si immagina, a quel confidente non dà più affidamento) dovrà fare il nome del calunniatore (sempre che non l’abbia già autonomamente denunciato). Per questi motivi il Tribunale rigetta l’appello del PM e dispone la trasmissione, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., del presente provvedimento alla Procura della Repubblica per procedere a carico di persona identificabile per il reato di cui all’art. 368 c.p. nei sensi di cui in motivazione.

postato da: penalpolis alle ore 23:42 | Permalink | commenti
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categoria:dolo, calunnia, misure cautelari personali, 9 giurisprudenza
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